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Assicurazione per la R.C. - Azione diretta del danneggiato PDF Stampa E-mail
Mercoledì 30 Novembre 2011 09:29

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30/11/2011

Cassazione civile, sez. III, 3 marzo 2011, n. 5111

La vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche od a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove è consentita la circolazione ad un numero indeterminato di persone, come ad esempio le aree destinate alla distribuzione di carburante agli utenti, a nulla rilevando che, ai diversi fini della disciplina dell’obbligo di precedenza, tali aeree siano qualificabili come “non soggette a pubblico transito”, ai sensi dell’art. 145, comma 5, C.d.S., alla luce della diversità degli scopi cui sono finalizzate, da un lato, le norme relative alla circolazione e, dall’altro, quelle relative all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

 

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